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BOLLO AUTO E CONDONO: NON SERVE ALCUN PROVVEDIMENTO DELLA REGIONE PDF Stampa E-mail

ImageLa Commissione Tributaria di Milano, con la recentissima sentenza n. 198/2010 depositata il 19 maggio scorso, ha annullato un sollecito di pagamento inviato da Equitalia Esatri s.p.a. a un contribuente che nel 2003 aveva condonato la tassa automobilistica regionale relativa al 1994 (c.d. bollo auto), affermando che per il perfezionamento del condono 2002 non era necessario che le Regioni emanassero alcun provvedimento attuativo dovendosi ritenere sufficiente il pagamento del 25% di quanto iscritto a ruolo.
Nel caso esaminato dalla sentenza, il contribuente aveva omesso il pagamento del bollo auto nel 1994. Nel 2003, quindi, a seguito di invito dell’agente della riscossione, aveva condonato il proprio debito provvedendo al pagamento del 25% degli importi dovuti ai sensi dell’art. 12, L.289/2002.
Ciononostante, a fine 2009 gli veniva recapitato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui gli si negava il condono del bollo auto. Subito dopo, quindi, il contribuente riceveva anche il sollecito di pagamento di Equitalia con cui gli si chiedeva il pagamento del 75% a suo tempo non pagato oltre a ulteriori interessi e oneri.
Tali atti venivano immediatamente impugnati e i difensori, oltre a una serie di vizi formali, eccepivano, in particolare, la legittimità del condono a suo tempo effettuato.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate, rifacendosi alla propria comunicazione n. 47/2007 del 28/06/2007 e alla precedente Circ. n. 12/E/2003, affermava che la tassa automobilistica regionale non poteva essere condonata mediante il semplice pagamento del 25% del dovuto, in quanto tale norma era limitata ai tributi statali. Al contrario, la tassa automobilistica regionale, secondo l’Agenzia, è un tributo proprio delle Regioni e non statale e, quindi, per poter essere condonata aveva bisogno di un ulteriore provvedimento regionale (art. 13, L. 289/2002). Mancando quest’ultimo non poteva perfezionarsi il condono e il contribuente avrebbe dovuto pagare la totalità di quanto iscritto a ruolo.
Di tutt’altro avviso la Commissione Tributaria.
Infatti, accogliendo la tesi shakespeariana dei difensori del contribuente, il collegio giudicante ha ritenuto che la tassa automobilistica regionale, a dispetto del nome, non potesse essere considerata un tributo proprio della Regione: l’art. 13 citato, infatti, prevede che possano considerarsi tributi propri delle Regioni solo quei “tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti” alle Regioni.
Il D.Lgs. 504/1992, art. 23 ss. che disciplina la tassa automobilistica regionale, invece, nel 1994 attribuiva alle Regioni soltanto il gettito (oltre ad alcune altre marginali facoltà) e non la titolarità. Pertanto, secondo il contribuente il bollo auto doveva essere considerato in tutto e per tutto un tributo statale che poteva essere condonato mediante il pagamento del solo 25% di quanto iscritto a ruolo (ai sensi dell’art. 12 menzionato).
Conseguentemente il provvedimento di diniego di condono è stato giudicato illegittimo e il sollecito di pagamento annullato.
Per concludere, occorre rilevare che, nonostante oggetto della sentenza fosse la versione del tributo precedente alla riforma entrata in vigore nel 1999, lo stesso principio, a parere di chi scrive, deve considerarsi applicabile anche ai tributi successivi a tale data: secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, infatti, “la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali” (C.Cost. 311/2003).

Dott. Diego Conte
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